Di seguito riepiloghiamo il quadro temporaneo degli aiuti di Stato sotto forma di “garanzie sui prestiti” valido fino al 31.12.2020.

Mediocredito Centrale (mcc) gestore del FCG ha emanato la circolare 11/2020, che disciplina le misure temporanee di cui:

a)       comma 1, lettera c) e d) dell’art. 13 Decreto Liquidità (nuova finanza fino a 5 mln di euro)

b)       comma 1, lettera n) dell’art. 13 Decreto Liquidità per le aziende con ricavi fino a 3.200.000 euro (nuova finanza e rinegoziazione e consolidamenti di finanziamenti esistenti fino a 800 mila euro)

c)       comma 1, lettera e) dell’art. 13 Decreto Liquidità (rinegoziazione e consolidamenti di finanziamenti esistenti fino a 5 mln di euro)

Le suddette operazioni devono rispettare i seguenti requisiti di importo e durata:

a) la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;

b) l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può essere superiore ad una delle 2 ipotesi seguenti

 1 il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività,

2 il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019.

I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (contenuta nell’Allegato 4), che:

1) l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

2) i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto
maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo
2020.

Per le suddette operazioni è estesa l’ammissibilità ai soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, siano classificate tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019.

a)   Intervento da zero fino a 5 mln di euro – nuova finanza

(art. 13 comma 1 lettera c – garanzia diretta e lettera d per la riassicurazione)

a) la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento;

Per le suddette casistiche sono state innalzate le percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione. Quest’ultima a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura concessa alla banca del 90% e che non prevedano il pagamento
di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

b)   Intervento da zero fino a 800 mila euro

nuova finanza ovvero rinegoziazione e consolidamento

(art. 13 comma 1 lettera n)

Le operazioni finanziarie per le aziende con ricavi fino a 3.200.000 euro che rispettino i seguenti requisiti:

a) la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento, ovvero rinegoziazione e consolidamento;

Per le suddette casistiche, la Banca potrà ottenere il 100% di garanzia secondo le seguenti modalità alternative:

a) la banca ottiene la garanzia diretta dal FCG (80% per rinegoziazione e consolidamento, 90% negli altri casi) e per la rimanente parte da un Confidi (20% per rinegoziazione e consolidamento, 10% negli altri casi), fino ad arrivare al 100%, che il Confidi presta a valere su risorse proprie (senza possibilità di riassicurazione dal FCG) ( opzione accolta solo da alcuni Confidi )  

b) il Confidi rilascia il 100% di garanzia alla banca, sempre a valere sulle risorse proprie, ottenendo dal FCG la riassicurazione e della controgaranzia in misura pari al 90% (ovvero al 80% per rinegoziazione e
consolidamento)

Per le operazioni di rinegoziazione e consolidamento occorre  necessariamente prevedere l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento per poter usufruire delle agevolazioni
previste.

c)  Intervento sulle rinegoziazioni e consolidamenti di affidamenti esistenti,  da zero a 5 mln di euro

comma 1, lettera e) art. 13 Decreto Liquità

Le operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:

a) la finalità dell’operazione finanziaria è rinegoziazione o consolidamento;

Per le suddette casistiche le percentuali di copertura sono all’ 80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione; quest’ultima a condizione che le garanzie rilasciate dal confidi non superino la percentuale massima di copertura concessa alla banca del 80%.  Tuttavia:

a) se l’intervento è richiesto in base al quadro temporaneo misura 3.2,  occorre necessariamente prevedere l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento
dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento

b) l’intervento, in alternativa, può essere richiesto in “de minimis” qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata precedentemente spiegati o non sia prevista l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento
oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

d)     intervento fino a 25 mila con garanzia 100%

(art. 13 comma 1 lettera m)

a) la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento;

b) importo massimo finanziabile pari ad € 25.000,00; –

c) non applicabile alle aziende costituite nel 2020.

Il 25% del fatturato è calcolato sui dati dell’ultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) presentato e regolarmente trasmesso. Per le aziende costituite dal 1 gennaio 2019 è possibile impostare la richiesta con autocertificazione e bilancio provvisorio 2019.  

e)   interventi ordinari, da zero fino a 5 milioni di euro

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la
riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

L’accesso al FCG è consentito a tutte le forme tecniche (incluse fideiussioni e minibond) ed a prescindere dalla scadenza (breve termine, medio lungo termine) nonché dalle finalità (esercizio, investimenti, ecc.).

Nel caso in cui la richiesta di garanzia del Fondo sia presentata ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, restano esclusi i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, rientrino tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014, anche qualora tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019.