E Commerce indiretto, profili fiscali

La nostra analisi Inizia con un breve iepilogo del trattamento Iva nei rapporti B2C che, per comodità espositiva, si riassumerà nella seguente tabella esplicativa:

Paese del “cedente” soggetto passivo Iva Paese dell’acquirente privato Operazioni ai fini Iva Riferimenti normativi
Italia Italia Operazione imponibile Iva Articoli 2 e 7 bis D.P.R. 633/1972
Paese Ue (diverso dall’Italia) Disciplina delle “vendita a distanza” Articolo 41 D.L. 331/1993
Paese extra-Ue Cessioni all’esportazione non imponibili Articolo 8 D.P.R. 633/1972
Paese Ue (diverso dall’Italia) Italia Disciplina delle “vendita a distanza” Articolo 40 D.L. 331/1993
Paese extra-Ue Italia Importazione imponibile Iva in Italia (Iva assolta in dogana) Articolo 67 D.P.R. 633/1972

Con riferimento alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese Ue, tali operazioni:

  • sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel luogo del consumo e quindi nel Paese dell’acquirente privato (cessionario), qualora siano state superate le cosiddette “soglie di protezione” fissate da ciascuno Stato membro (si veda in seguito per ulteriori dettagli) oppure “per opzione” (esercitata attraverso l’apposita annotazione nel quadro VO della dichiarazione Iva);
  • sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese dove si trova il bene al momento della cessione (secondo la regola generale prevista dall’articolo 7 bis D.P.R. 633/1972), qualora le suddette “soglie di protezione” non siano state superate.

Le regole appena esposte sono inoltre applicabili se sussistono le seguenti condizioni:

  • gli acquirenti (cessionari) sono dei privati, ovvero dei soggetti ad essi assimilati quali:
    • soggetti possessori di partita Iva ma non iscritti al VIES,
    • enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti all’imposta (articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972),
    • produttori agricoli in regime speciale (articolo 34 D.P.R. 633/1972);
  • i beni ceduti non sono (esclusioni oggettive):
    • beni soggetti ad accisa;
    • mezzi di trasportonuovi”;
    • beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto;
  • il trasporto dei beni è effettuato direttamente dal cedente o per suo conto nei confronti dell’acquirente.

Le “soglie di protezione” dei principali Paesi europei (che possono essere pari ad € 100.000,00 o ad un minor importo stabilito da ciascuno Stato membro) sono le seguenti:

Pertanto, qualora, ad esempio, un soggetto passivo italiano ceda beni per corrispondenza ad acquirenti privati francesi per un ammontare annuale superiore ad € 35.000,00 (si veda la superiore tabella), deve effettuare le cessioni con Iva in Francia. Se invece cedesse anche dei beni per corrispondenza verso privati in Spagna per un ammontare annuale pari ad € 20.000,00 (e quindi per un importo inferiore alla “soglia di protezione” stabilita dallo Stato), deve applicare l’Iva in Italia, senza alcun obbligo di assolvimento dell’Iva in Spagna.

Nel caso in cui il cedente abbia superato la “soglia di protezione” nel corso dello stesso anno, tale superamento non ha effetto sulle operazioni effettuate precedentemente (articolo 14 Regolamento UE 282/2011). In tal caso, infatti, l’obbligo di imponibilità ai fini Iva nel Paese dell’acquirente parte dalla cessione che ha determinato lo “sforamento” ed avrà effetto anche per tutte le cessioni che saranno effettuate nella parte rimanente dell’anno in corso e nell’anno successivo.

In tali casi è ovviamente necessario che il cedente non abbia già optato in precedenza per l’applicazione dell’Iva nel paese Ue dell’acquirente e che non abbia già superato la “soglia di protezione” nell’anno precedente.

Con riferimento invece alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un privato residente in un paese extraUE, si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’articolo 8 D.P.R. 633/1972.

Deve pertanto essere emessa una fattura non imponibile ai sensi del predetto articolo 8 ed è necessario provare l’avvenuta esportazione. Pertanto, ancorché non obbligatoria, è consigliabile emettere comunque la fattura in quanto è un documento ordinariamente richiesto in dogana ai fini dell’esportazione.

Esiste ovviamente l’obbligo di registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi (qualora non si emetta la fattura) o nel registro delle fatture emesse.

Fonte : Euroconference 

Brexit e Mercati

Borse europee in rosso, dopo la sbornia delle dichiarazioni di ieri di Theresa May, il primo ministro britannico, che non è riuscita a presentare il piano B, ma ha lanciato diversi messaggi per chiarire la sua posizione sulla Brexit.

May ha annunciato che continuerà a discutere con l’opposizione per poter presentare successivamente un nuovo piano di negoziati con i suoi partner dell’Unione europea. “Tuttavia, in sostanza, il Piano A si fonda sulla speranza che i conservatori e i laburisti possano mettersi d’accordo intorno ad una migliore soluzione del problema irlandese e poi persuadere Bruxelles (e, naturalmente, gli irlandesi) ad accettarlo”, dicono a Renta Markets.

Gli esperti di Renta 4 sono dello stesso parere: “May ha scelto di non offrire un’alternativa al piano originale, affermando che l’unica opzione è quella di approvare l’accordo esistente”.

“Quello che ha chiarito May è il suo rifiuto ad un nuovo referendum, che i sostenitori della Brexit vedono come un rischio. La Premier non ha escluso un’uscita dalla UE senza un accordo, qualcosa che non crediamo che accadrà perché la maggior parte dei deputati britannici non supportano questo scenario,” aggiungono in Link Securities.

José Luis Cárpatos, CEO di Serenity Markets, concorda che, “in una seconda lettura del mercato dalla deludente apparizione di May in Parlamento, il primo ministro è stato duramente accusato di anteporre gli interessi del suo partito a quelli della nazione. Una dura critica per il suo “no” a tutto. No al secondo referendum, no alla richiesta di rinvio della Brexit, no alla rinuncia del mancato accordo, no a tutto. Ancora una volta questa mattina, si diffondono le opinioni circa l’impossibilità di una hard.

Inoltre, May si è impegnata a presentare un accordo prima della scadenza del 29 marzo. “Nonostante l’opposizione del Primo Ministro ad un ritardo nella scadenza della Brexit, non escludiamo una potenziale proroga dell’articolo 50 per alcuni mesi per dare il tempo necessario per un nuovo negoziato tra il Regno Unito e i suoi partner nell’UE. Quello che è certo è che a meno di 10 settimane dalla scadenza, il processo della Brexit sta diventando un vero e proprio fallimento per la politica britannica”, sottolineano in Link Securities.

In questo modo, secondo Renta 4, “il Piano B consisterà nelle proposte del Parlamento stesso, che dovranno essere concordate, e con cui May tornerà a Bruxelles per ottenere nuove concessioni che le permetteranno di superare il blocco parlamentare, anche se l’UE sembra restìa a rinegoziare l’accordo”.

Fonte : Investing.com

 

Al via il nuovo EURIBOR

La grande riforma dei tassi del mercato interbancario entra nel vivo: entro fine anno debutterà la nuova versione dell’Euribor. Il nuovo metodo di calcolo, avvertono gli esperti, potrebbe incrementare la volatilità dell’indicatore cui sono agganciati milioni di mutui in tutta Europa.

Nel 2019 è destinata ad entrare in vigore la nuova versione dell’Euribor, il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

L’Euribor, utilizzato come un indicatore del costo del denaro a breve termine, rappresenta il tasso base per calcolare interessi variabili su cui in una miriade di contratti bancari, derivati e prestiti.

Con scadenze che possono variare tra una settimana e 12 mesi, l’Euribor è l’indicatore comunemente utilizzato nel calcolo degli interessi dei mutui ipotecari a tasso variabile.

Per renderlo maggiormente conforme ai principi adottati a livello internazionale ed evitare nuovi scandali, l’European money markets institute (Emmi) ha annunciato una nuova modalità di calcolo dell’indice.

Arriva la versione “ibrida”

Attualmente l’Euribor è calcolato tramite le rilevazioni compiute da un panel di 20 banche mentre con la nuova versione “ibrida” il tasso sarà determinato attraverso gli effettivi scambi di mercato per le diverse scadenze.

In mancanza di transazioni, il calcolo sarà effettuato tramite le stime del costo della raccolta effettuata dalle banche del panel.

Per quanto riguarda le tempistiche, la nuova versione del tasso entrerà in vigore entro la fine dell’anno.

Quali conseguenze per chi ha un mutuo indicizzato all’Euribor?

Stando ai risultati dei primi test, a livello pratico non ci dovrebbero essere troppe differenze: con la nuova metodologia di calcolo lo scarto con la vecchia versione è minimo.

A livello di numeri, lo scostamento tra la nuova e la vecchia versione avrebbe fatto emergere uno “spread” compreso tra -1 e -5 punti base.

A livello legale, non dovrebbero essere necessarie modifiche ai contratti in essere: a cambiare sarà la metodologia di calcolo del dato, non la natura del tasso utilizzato.

Vix e Volatilità i protagonisti del 2018

Ha dominato i titoli dei media nel 2018, e anche se non è un asset finanziario può diventare oggetto di investimento grazie a futures ed Etf. Ma considerarla come tale può causare rischi ed eccessi pericolosi.

Volatilità. Potrebbe aspirare alla nomination come “parola dell’anno” 2018, almeno per quanto riguarda i mercati finanziari. Il Vix, detto anche indice della paura, è stato forse il più gettonato dai titoli di giornali e tv finanziari da gennaio a dicembre. Vale a dire da quando gli indici di Wall Street, lanciati a tutta velocità in partenza d’anno, sono andati a sbattere contro la prima correzione, dopo il 26 di gennaio, fino a quando a cavallo di Natale hanno messo in scena la più spettacolare giravolta della storia di Wall Street finendo a chiudere il peggior dicembre dal 1931, ma anche mettendo a segno il giorno di Santo Stefano il rialzo più imponente di sempre in termini di punti del Dow Jones: 1.086 e qualcosa. Da quanto l’indice è stato creato, nel maggio del 1983, 7 dei 20 più importanti movimenti al rialzo si sono verificati nel 2018, e sempre nel 2018 sono stati registrati 11 dei 20 movimenti al ribasso più importanti. Ovviamente in termini percentuali il discorso cambia, con il record negativo ancora saldamente detenuto dal crash di ottobre 1987 – con il 22,6% -seguito dai tonfi consecutivi dell’autunno del 1929. Ma i numeri con molti zeri fanno comunque impressione e funzionano nei titoli.

ETF COSTRUITI SU FUTURES COSTRUITI SU OPZIONI

Per questo il Vix attira tanto interesse e curiosità. Non è un indice come gli altri, tipo lo S&P 500, in quanto non misura il valore di un asset sottostante, ma solo l’intensità di un movimento implicito ma inespresso al rialzo o al ribasso. Eppure sulla volatilità si può investire come su un indice azionario, anche se il percorso è un po’ contorto. A Chicago infatti hanno costruito i futures sulla volatilità, che si basano sulle opzioni put e call a scadenza 2, massimo 3 mesi sui titoli dello S&P 500. In pratica in questo modo i futures, che sono un asset finanziario a tutti gli effetti, rispecchiano la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni. Più una put – vale a dire il diritto a vendere a un prezzo predeterminato entro una scadenza data – costa, più vuol dire che il mercato scommette su un apprezzamento, che deriverebbe da una caduta del prezzo del sottostante. Però c’è un problema dovuto proprio alla struttura del futures e soprattutto degli ETF che lo replicano…

Fonte : FinaciaLounge