1 premessa

In data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso
del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).

Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta
congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31.1.2020 n. 19 ha escluso l’ap­plicazione delle norme contenute nel DL 25.3.2019 n. 22 (conv. L. 20.5.2019 n. 41), che in determi­nati casi potevano prolungare ai 18 mesi successivi l’applicazione delle disposizioni fiscali di na­tura comunitaria dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto presupponevano un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

2 periodo transitorio

L’accordo di recesso, nella IV parte, prevede un periodo di transizione fino al 31.12.2020 (salvo un’even­tuale proroga), durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nei confronti del Regno Unito.

2.3 libertà di stabilimento e servizi finanziari

Sino al 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi, rimangono vigenti la normativa e le procedure dell’Unione europea in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle mer­ci, anche nei rapporti con il Regno Unito.

In particolare, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il c.d. “regime di passaporto”) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

2.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

L’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea prevede un periodo transitorio che si estenderà sino al 31.12.2020.

Tale previsione, finalizzata a garantire un recesso ordinato, la certezza del diritto e le
necessarie tutele ai cittadini comunitari soggiornanti nel Regno Unito e ai cittadini britannici presenti nell’Unio­ne europea, mantiene inalterate le attuali regole, comprese quelle di circolazione dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, familiari e di disoccupazione, di ma­­­­­lattia, maternità e paternità, nonché la legislazione prevista per i distacchi di lavoratori all’este­ro, i recuperi di contributi e delle prestazioni indebite (pensionistiche e non pensionistiche), fino al 31.12.2020 continueranno a trovare applicazione le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nel regolamento CE 29.4.2004 n. 883 e nel regolamento CE 16.9.2009
n. 987 (circ. INPS 4.2.2020 n. 16).

effetti al termine del periodo transitorio

Al termine del periodo transitorio, fissato nella data del 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi tra l’Unione europea e il Regno Unito, si applicherà nei rapporti tra Unione europea e Regno Unito la nor­mativa relativa ai rapporti con Stati terzi.

libertà di stabilimento e servizi finanziari

Al termine del periodo di transizione, fissato in data 31.12.2020, salvo diversi e nuovi  ccordi, alle en­tità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione europea e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di Stati terzi.

Allo stesso modo, in assenza di accordi differenti, alle entità dell’Unione europea (incluse le
entità italiane) che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la
normativa che disciplina l’ope­ra­tività extra-UE.

3.4 circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

In materia di circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale non è al momento possibile individuare il quadro giuridico che si prospetterà nel periodo successivo al 31.12.2020, ma è possibile formulare alcune ipotesi.

Una prima ipotesi riguarda il raggiungimento di un accordo finalizzato ad istituire un’area di libero scambio, nella quale verrebbero sostanzialmente mantenuti i principi del
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Diversamente, in mancanza di un tale accordo al termine del periodo transitorio, il Regno Unito di­ven­terà uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti e si potrebbe assistere alla stipula di diversi ac­cordi bilaterali di sicurezza sociale tra lo stesso Regno Unito e i singoli Paesi dell’Unione europea.

In tale circostanza, occorrerà verificare caso per caso quali forme assicurative verranno regolate dall’accordo e quali ne resteranno escluse.